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giovedì 29 dicembre 2011

TRASFORMAZIONE CONTRATTO DA TEMPO PIENO A PART TIME


Con sentenza n. 24476 del 21 novembre 2011, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro non può unilateralmente disporre la riduzione a part-time dell'orario di lavoro, e della relativa retribuzione, di un singolo lavoratore, anche se ciò è imputabile ad una crisi aziendale.
La Suprema Corte ricorda che la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time è ammessa soltanto se concordata dalle parti e quando si verificano alcune condizioni fondamentali: deve risultante da atto scritto "ad substantiam" e convalidata dalla Direzione territoriale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente (si ricorda che dal 1° gennaio 2012,  viene abrogata la convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, così come previsto dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2011).

(fonte Guida al diritto - la sentenza a questo link)

Aggiungo che dal 1° gennaio 2012 non sarà più necessaria la convalida da parte della DTL (ex DPL) della trasformazione del rapporto da full time a part time.

martedì 27 dicembre 2011

TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE: PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO

In allegato una recentissima ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, GdL dott.ssa Dell'Erario, che, in un giudizio da me patrocinato per parte datoriale, affronta in maniera sistematica e complessiva i presupposti del trasferimento individuale del lavoratore, i limiti di sindacato del Giudice, gli oneri di prova del datore di lavoro e quelli del lavoratore. Inoltre l'ordinanza ben chiarisce i presupposti per il ricorso allo strumento cautelare nel caso del trasferimento. L'ordinanza fa seguito ad altra di simile tenore, e che giunge alle medesime conclusioni, richiamata nel testo del provvedimento e resa da altro Giudice del Tribunale di Torre Annunziata (dott.ssa Palumbo).

Il testo integrale dell'ordinanza a questo link.

lunedì 26 dicembre 2011

CONTRATTO A TERMINE - APPLICABILITA' DELLA PROROGA DEL TERMINE DECADENZIALE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO PER MUTUO CONSENSO

Segnalo la recente sentenza del Tribunale di Milano - che allego - in tema di nullità parziale dei contratti a termine.
Evidenzio in particolare che il Tribunale, aderendo ad un orientamento oramai maggioritario ma molto controverso, afferma che la proroga dei termini fissati dall'art. 32 della L. 183/2010 è da ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame. La posizione assunta viene motivata in maniera, ritengo, convincente, soprattutto perchè è evidente che con la riforma l'impugnativa di licenziamento ("classica") e l'azione di nullità parziale, vengono sussunte sotto la medesima norma rappresentata dall'art. 6 della L. n. 604/1966, norma che è poi l'effettivo oggetto del milleproroghe.
Inoltre la sentenza, diversamente da quanto sostenuto da qualche GL del Tribunale di Napoli, chiarisce che l'instaurazione di rapporti di lavoro sopo la chiusura del rapporto oggetto d'azione giudiziaria, solo in via eccezionale può concretizzare la ricorrenza dello scioglimento del rapporto per mutuo consenso.   
Inoltre il Tribunale afferma che il contratto a termine per ragioni sostitutive deve prevedere il nominativo del soggetto sostituito, muovendosi in direzione contraria rispetto ad alcuni GL nostrani. 
Sul punto il Tribunale afferma
"La società convenuta si è limitata a fornire indicazioni sul numero delle giornate di ferie o di giornate di assenza del personale per corsi di addestramento che non spiega in alcun modo quale rapporto vi sia tra l'esigenza di assunzione temporanea della ricorrente e le indicate assenze anche perché non è specificato di quelle assenze per ferie o corsi di addestramento quanti fossero addetti alla attività di assistente di volo; né alcuna prova sarebbe possibile sulle deduzioni di cui si discute.
Sicché, ad un problema di carente indicazione delle ragioni della sostituzione in astratto si è aggiunta anche una insufficiente indicazione in concreto dei lavoratori effettivamente sostituiti: ciò - per un verso - denuncia proprio la fragilità della causa di apposizione del termine la quale, generica nel contratto, non ha superato quella soglia di indeterminatezza nemmeno in un momento successivo, cioè all'atto di provare la sussistenza della causale; per altro verso, e con riferimento al processo, non ha nemmeno consentito di effettuare alcuna prova al riguardo".


Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sentenza 13dicembre 2011, n. 6104

giovedì 8 dicembre 2011

Cass. 2527/2011 - Interposizione fittizia, la Cassazione riconosce un rapporto diretto con la capogruppo Fiat

Il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti (fra interponente ed interposto).
Sulla scorta di questo principio la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro diretto tra un lavoratore ed il gruppo Fiat. 
A questo link l'interessante sentenza dalle rilevanti conseguenze pratiche.

LAVORO A NERO: COME VENGONO DISCIPLINATI GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E FISCALI TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE

Allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali.


Autorità:  Cassazione civile  sez. III
Data:  28 settembre 2011
Numero:  n. 19790
Parti:  I.C.L.  C.  V.D.G.
Fonti:  Diritto & Giustizia 2011, 30 settembre

Liceità dell'utilizzo di lavoratori somministrati in appalti endoaziendali


La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 37 del 21 settembre 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale Forense, in merito all’interpretazione della normativa che disciplina la somministrazione di lavoro di cui agli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e quella concernente l’appalto di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 con riguardo, in particolare, alla legittimità o meno di utilizzo dei lavori somministrati da parte di un appaltatore nell’ambito di appalti c.d. endoaziendali.

 La risposta in sintesi:

"...Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la somministrazione a tempo determinato appare in astratto compatibile nell’ambito degli appalti endoaziendali stipulati dall’impresa utilizzatrice, ove risulti che quest’ultima eserciti effettivamente il potere direttivo sui lavoratori e assuma su di sé il rischio dell’esecuzione dell’appalto medesimo; condizioni, queste, che evidentemente vanno verificate in relazione alla singola fattispecie.
Peraltro, in tema di appalto e somministrazione va anche ricordato quanto precisato da questo Ministero con circolare n. 5/2011 e, precedentemente, dalla circolare n. 7/2005. In quest’ultima, in particolare, si è già precisato che “l’attribuzione del potere direttivo e di controllo all’utilizzatore e l’ulteriore precisazione che durante la somministrazione il lavoratore esegue la prestazione nell’interesse dell’utilizzatore comporta che il lavoratore in somministrazione possa svolgere la propria prestazione per la realizzazione di un contratto di appalto. Analogamente il lavoratore in somministrazione potrà essere anche inviato in distacco presso un altro utilizzatore. In entrambe le ipotesi tale possibilità è ovviamente subordinata, rispettivamente, alla genuinità dell’appalto e alla sussistenza dei requisiti dell’interesse e della temporaneità relativamente al distacco".

MANOVRA MONTI - ISPEZIONI IN AZIENDA E L.U.L.


In base all'articolo 11, comma 7, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti), è stata abolita la norma che prevedeva un limite di 6 mesi tra un'ispezione e la successiva.
In base all'articolo 40, comma 3, al fine di semplificare gli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, viene modificato il comma 3 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In pratica, sarà possibile compilare il Libro Unico del Lavoro (LUL) "entro la fine del mese successivo" e non più "entro il 16 del mese".

Contratti: studi professionali - firmato il nuovo contratto


E' stato siglato il nuovo contratto per  i dipendenti degli studi professionali.
E' previsto un aumento medio mensile di 87,50 euro (per il terzo livello), che verrà corrisposto in 2 tranches: il 60% a ottobre 2011 ed il 40% a gennaio 2012.
Altre novità riguardano la possibilità, per i professionisti collaboratori iscritti all'Albo professionale ma in rapporto di collaborazione a partita iva, del rimborso parziale delle visite specialistiche, delle spese di asilo nido e di assistenza socio-sanitaria a familiari anziani o disabili.
Viene disciplinato l'apprendistato così come innovato dal T.U. n. 167/2011 e viene prevista la possibilità di clausole compromissorie - previste dal c.d. Collegato Lavoro - per affidare ad arbitri la risoluzione delle controversie in materia di lavoro.