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venerdì 22 giugno 2012

Ricostituzione del trattamento pensionistico anche nell'ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro


Corte di Cassazione, sez. VI-L Civile , sentenza 14 marzo – 19 giugno 2012, n. 10119
Presidente Battimiello – Relatore La Terza
Fatto e diritto
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da P.L. contro l’Inps di condanna alla ricostituzione del trattamento pensionistico assumendo la lavoratrice che dovevano essere computati, nel trattamento medesimo, i contributi non versati dagli ex datori di lavoro, da calcolare sui maggiori importi delle retribuzioni percepite nel corso degli anni e non denunciate ai fini previdenziali. La Corte territoriale confermava il rigetto delle istanze istruttorie a sostegno della domanda ed affermava che il diritto alle prestazioni previdenziali sorge solo in presenza dei presupposti di legge e quindi il diritto non sussiste in mancanza di contribuzione.
Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con due motivi.
L'Inps resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perché la Corte territoriale ha omesso di fare applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2126 c.c., per cui le prestazioni previdenziali spettano anche quando i contributi non siano stati regolarmente versati, purché i medesimi fossero comunque dovuti.
Il medesimo principio vale non solo per l'insorgenza del diritto a pensione ma anche per la sua misura.
Ed infatti (Cass. n. 3108 del 03/03/2001) per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INPS l'automaticità delle prestazioni è prevista nei limiti di cui all'art. 27 del R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dall'art. 40 della legge n. 153 del 1969 e dall'art. 23 "ter" del D.L. n. 267 del 1972, come convertito nella legge n. 485 del 1972. Pertanto, quando il giudice abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, devesi ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione decennale (attualmente quinquennale) dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati.
Nello stesso senso si è affermato (Cass. n. 5263 del 27/08/1986) che “Il principio dell'automaticità della Costituzione del rapporto assicurativo e delle conseguenti prestazioni previdenziali pur in mancanza del versamento dei relativi contributi, principio che trova applicazione anche in tema di pensione d'invalidità, presuppone il duplice requisito sia dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che deve essere provato dal lavoratore mediante elementi certi, sia del mancato decorso della prescrizione decennale talché il pagamento tardivo di tali contributi possa essere effettuato dal datore di lavoro volontariamente (ex art. 55 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827) oppure coattivamente su richiesta dell'INPS”.
Ha quindi errato la sentenza impugnata nel non ammettere le prove richieste dalla lavoratrice sulla esistenza del rapporto di lavoro e sulle maggiori retribuzioni percepite, giacché il principio dell'automatismo consente al lavoratore di ottenere una pensione che tenga conto anche dei contributi dovuti e non versati sulla maggiore retribuzione percepita, ma ciò solo nell'ambito del periodo di prescrizione dei contributi medesimi, e purché il lavoratore alleghi e dimostri sia i periodi lavorativi, sia la più alta retribuzione percepita, su cui avrebbero dovuto esser versati i contributi.
L'accoglimento del secondo motivo, concernente la mancata ammissione delle prove determina l'assorbimento del primo.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.

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