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sabato 21 giugno 2014

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO PERIODO COMPORTO - VI E' DECADENZA DALL'IMPUGNATIVA?

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 marzo – 18 giugno 2014, n. 13857
Presidente Lamorgese – Relatore Ghinoy

Come primo motivo S.C. deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 604 del 1966 e dell'art. 2110 c.c." Lamenta che la Corte abbia errato nel ritenere che la decadenza dall'impugnazione si applichi anche al licenziamento per superamento del periodo di comporto, ignorando il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la fattispecie è sottratta all'applicazione della disciplina generale sulla sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa ed alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, essendo invece soggetta alla regole previste dall'art. 2110 c.c..

Questa Corte ha avuto modo di ribadire in più occasioni la differenza ontologica esistente tra licenziamento per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c. e licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica: pur configurando entrambe le fattispecie una causa di impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno natura e disciplina diverse, per essere la prima di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilità della prestazione, che determina ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. la legittimità del licenziamento quando ha causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto, laddove la seconda ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, non implica necessariamente l'impossibilità totale della prestazione e consente la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ., eventualmente previo accertamento dei relativi presupposti con la procedura stabilita dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5 ed indipendentemente dal superamento del periodo di comporto (cfr. Sez. L, Sentenza n. 1404 del 2012, Cass. 17 giugno 1997 n. 5416 ed, in senso conf., Cass. n. 410/1999).
La ricomprensione del licenziamento per inidoneità sopravvenuta alle mansioni nell'alveo del giustificato motivo oggettivo è stata ancora di recente affermata da Cass. Sez. L, Sentenza n. 18196 del 29/07/2013. Ed è in virtù di tale aspetto che si rende necessario che il datore di lavoro tenti la ricollocazione del lavoratore in altra prestazione lavorativa compatibile con il suo stato di salute, ed assolva quindi all'obbligo di repechage.
Quantomeno con riferimento a tale causale quindi, l'impugnazione stragiudiziale doveva avvenire con le forme e nei tempi previsti dall'art. 6 I comma della L. 604 cit.: se infatti anche si potesse ritenere, come sostiene la ricorrente, che per l'aspetto del mancato superamento del comporto l'impugnazione resti assoggettata al termine ordinario di prescrizione, il termine decadenziale opererebbe comunque per l'ulteriore motivo determinato dall'inidoneità fisica sopravvenuta. Si tratta infatti di causali autonome ed indipendenti, ciascuna delle quali di per sé è idonea a giustificare l'atto di licenziamento e quindi necessita di autonoma impugnazione, né, come ha ritenuto Sez. L, Sentenza n. 1250 del 20/01/2011, è possibile l'estensione dell'impugnazione dall'una all'altra giustificazione.

venerdì 20 giugno 2014

CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI: LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA LAVORATIVA

In una recente decisione la Suprema Corte, enunciando espresso principio di diritto, ha precisato che l'espressione "omnicomprensiva", adoperata dal legislatore nell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 con riferimento all'indennità dovuta a titolo risarcitorio dal datore di lavoro al lavoratore per l'illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato convertito per tale ragione a tempo indeterminato, deve intendersi riferita soltanto a detto danno e non a quanto spetti al lavoratore per eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo determinato.

mercoledì 18 giugno 2014

SGRAVI CONTRIBUTIVI E CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO - CIRCOLARE INPS 17.6.2014

L’INPS indica nella circolare n. 78 del 17 giugno 2014 i criteri di ammissione allo sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007 e comunica che successivamente comunicherà l’apertura della procedura per l’invio delle domande.
Con la circolare l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013 (1 gennaio-31 dicembre), specificando che il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

Oggetto del beneficio

Lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo si stabilisce che possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Misura dello sgravio

la norma prevede che la concessione dello sgravio contributivo sarà entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati mentre sarà totale sulla quota del lavoratore.

Condizioni di accesso

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale;
- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale

Esclusioni

In assenza del deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo. Inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi alla normativa.
Le aziende dovranno inoltrare, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Sarà cura dell’INPS comunicare la data in cui sarà disponibile la procedura per l’invio delle domande.

sabato 14 giugno 2014

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE RIFIUTI IMMOTIVATAMENTE IL TRASFERIMENTO

E ` fondato sotto il profilo della proporzionalità`, ed e` conseguentemente legittimo, il licenziamento del lavoratore che rifiuti senza valida giustificazione di dare corso al provvedimento di trasferimento che sia stato adottato da parte del datore di lavoro per accertati motivi di compatibilità` ambientale.
Osserva la Cassazione che il ricorrente avrebbe potuto ottemperare al trasferimento e impugnare nel frattempo il provvedimento, invece egli ha opposto un ostinato rifiuto a riprendere l’attivita` lavorativa, con conseguente ingiustificatezza di tale diniego, data la legittimita` del trasferimento.

Cassazione, sez. lav., 13 maggio 2013, sentenza
n. 11414 - Pres. Napoletano - Rel.
Blasutto - P.M. (Conf.) Fresa - C.A. c.
M.A. Spa